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Avv. Gianni Dell’Aiuto – Consulente privacy e DPO

Lo smart working è diventato ormai un modello che piace e che, una volta terminata l’emergenza Covid, potrebbe diventare specialmente per molte aziende private, la regola e non più l’eccezione o la soluzione ad una emergenza. Minori costi per l’azienda e flessibilità da parte dei dipendenti nel corso della giornata. Meno costi per spostamenti, pasti fuori casa e conseguenti ticket: una soluzione che potrebbe accontentare tutti ma che impone un’attenta valutazione sugli aspetti relativi alla privacy sia per i dati che devono essere trattati sia per il controllo a distanza da parte del datore di lavoro.

Per quanto riguarda questo aspetto erano stati realizzati degli interventi addirittura sullo Statuto dei Lavoratori che, nel 1970, non poteva prevedere le moderne modalità di prestazione dell’attività lavorativa. Il “Jobs Act” ha provveduto tra l’altro ad eliminare l’esplicito divieto di controllo a distanza della prestazione lavorativa, sancendo una sorta di “permesso condizionato” di utilizzo degli impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali possa derivare anche la possibilità di un controllo a distanza dell’attività del lavoratore esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale.

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Ma una cosa di cui, specialmente all’inizio della pandemia, sembra sia stato tenuto poco conto da parte delle imprese, è stata l’applicazione del GDPR. Le necessità di non interrompere il lavoro e di mantenere i ritmi della produzione non hanno fatto fermare l’attenzione e porsi alcune domande essenziali che un imprenditore avveduto dovrebbe peraltro considerare.
È infatti lui che in quanto Titolare del Trattamento ha la responsabilità di prevedere le modalità di protezione anche in situazioni di emergenza.

Ecco che diventava quindi opportuno chiedersi, in caso di lavoro svolto da remoto, se il sistema di protezione dei dati dovesse essere oggetto di variazioni o accorgimenti particolari ad iniziare dal fatto che le linee su cui dovrà necessariamente connettersi il dipendente non sono sicure come sono (o dovrebbero essere) quelle aziendali. Non è un aspetto da poco anche considerando che sulle stesse linee, magari in contemporanea, potrebbero collegarsi anche i figli che adottano la didattica a distanza e, inoltre, che potrebbero essere usati terminali non aziendali. Non è certo infrequente che qualcuno disponga a casa di un computer che offre prestazioni nettamente superiori a quelle di un’azienda.

All’inizio della pandemia le domande rivolte anche al Garante in materia di trattamento dati riguardavano principalmente le modalità di controllo della salute dei dipendenti e in pochi consideravano che nel momento in cui veniva attivava la VPN si avviava un trattamento aggiuntivo magari da inserire nell’apposito registro per le aziende che devono tenerlo.

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Inoltre in pochi avevano debitamente istruito e formato il proprio personale sui rischi che potevano derivare dall’utilizzo di computer non protetti o usati da altre persone all’interno dello stesso nucleo familiare. Dalle notizie attinte in cronaca emergono addirittura accessi da parte di sconosciuti a lezioni in DAD e perfino il blocco dell’anagrafe di due comuni italiani a causa di attacchi informatici subiti da impiegati che stavano lavorando in remoto.

È un aspetto più che mai da tenere in considerazione da parte dei Titolari del trattamento: formazione, apparati sicuri, linee sicure e rigorose indicazioni per il personale sono adesso precisi doveri ai quali un’impresa non può sottrarsi non solo per evitare data breach e altri rischi, ma anche possibili sanzioni del Garante.

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